Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di adeguare la disciplina della prostituzione al radicale mutamento che il fenomeno ha avuto nel corso degli ultimi anni nel nostro Paese, all'interno del quale oramai da tempo ha assunto condizioni e dimensioni drammatiche in quanto collegato al traffico di persone, quale nuova forma di riduzione in schiavitù nonché fonte di proventi economici illeciti. L'espansione del fenomeno della prostituzione vede, a fronte di donne che si prostituiscono per libera scelta, una stragrande maggioranza di giovani donne e addirittura in certi casi di bambine per lo più provenienti da Paesi africani o comunque da Paesi meno sviluppati economicamente, quali la vicina Albania e la Russia, legate a organizzazioni criminali che le sfruttano.
      Si tratta di ragazze introdotte molto spesso clandestinamente nel nostro Paese con l'illusione di un lavoro, che si ritrovano, poi, sottoposte a uno status di vera e propria schiavitù e costrette all'esercizio della prostituzione con gravi violazioni dei loro diritti e forti limitazioni della loro libertà personale. Sono quindi le condizioni di indigenza che spesso consentono il perpetuarsi di situazioni di evidente illegalità, prive di qualsiasi forma di regolamentazione.
      A tale scopo appare quindi opportuno introdurre una regolamentazione dell'esercizio della prostituzione che, lungi dal prefigurarla sempre e comunque come attività illecita, ne consenta soprattutto una qualche forma di controllo da parte della pubblica autorità. È inoltre necessario apprestare interventi di carattere sanitario

 

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e preventivo in funzione di tutela della salute pubblica. Al contempo è necessario combattere alcuni aspetti preoccupanti del fenomeno, che sono legati alla ostentazione oscena lungo le nostre strade e che portano alle proteste della società civile, sempre più esasperata dal degrado ambientale ed esposta ai pericoli derivanti dallo sfruttamento della prostituzione da parte della criminalità organizzata. Conseguentemente, gli interventi della legge dovrebbero essere finalizzati soprattutto alla tutela della sicurezza pubblica, della salute pubblica e alla salvaguardia della moralità pubblica.
      La presente proposta di legge, dopo aver sancito il divieto di esercizio della prostituzione in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, ne consente l'esercizio solo in abitazioni private, in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, previa autorizzazione del questore competente per territorio. Naturalmente, intervenuta l'autorizzazione e prima di effettuare l'iscrizione nel registro tenuto dalla questura competente per territorio, si dovrà verificare che nell'edificio non vi siano abitazioni private, per evitare sgradite convivenze con i privati cittadini, e che la persona richiedente sia in possesso di un certificato che attesti l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili. La tenuta del suddetto registro, lungi dal voler rappresentare una schedatura, rappresenta una forma di monitoraggio, soprattutto in relazione alle condizioni igienico-sanitarie delle prostitute.
      Per quanto concerne le sanzioni, è prevista una semplice ammenda sia per chi esercita la prostituzione sia per il ricorso ad essa in luogo pubblico o aperto al pubblico, in violazione al divieto previsto dall'articolo 1, comma 1. In tale ottica, quindi, il reato degrada a semplice contravvenzione punita con pena pecuniaria. Nella stessa sanzione incorre anche colui che esercita la prostituzione nella abitazione privata, senza avere ottenuto la necessaria autorizzazione del questore. Nel caso in cui le suddette infrazioni siano commesse da un cittadino extracomunitario, è prevista la revoca del permesso di soggiorno; sono poi aumentate le pene oggi previste in caso di associazione a delinquere con lo scopo di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.
      Dal principio sancito nell'articolo 1, in base al quale è consentito l'esercizio della prostituzione nelle abitazioni private, discende che non sono più punite le «case di tolleranza». È quanto espressamente sancito nell'articolo 5, dove si stabilisce che non costituisce reato l'esercizio della prostituzione da parte di chi utilizza le dimore private previste dall'articolo 1 e delle quali ha la legittima disponibilità, in comune con non più di tre soggetti dediti alla stessa attività, e insieme ad essi dispone di beni mobili, immobili e di servizi in comune; così come non costituisce reato l'ospitalità offerta, senza fini di lucro, da parte di chi esercita direttamente la prostituzione nella propria dimora ad altra persona dedita alla medesima attività.
      Di particolare rilievo la previsione contenuta nel capo II della proposta di legge, dove sono previsti alcuni interventi a carattere preventivo e sanitario, quali le visite di controllo da parte delle aziende sanitarie locali su richiesta delle persone che esercitano l'attività di prostituzione, l'obbligo di accertamento sanitario ogni sei mesi e l'obbligo di interrompere l'esercizio dell'attività nel caso siano accertate patologie sessualmente trasmissibili.
      Poteri importanti sono attribuiti anche alle regioni, alle quali è affidato il compito di disciplinare i progetti e le misure di sostegno a favore delle persone che manifestano la volontà di cessare dall'attività della prostituzione. In particolare, le regioni sono chiamate a sostenere tali persone per tutto ciò che riguarda il recupero sociale, l'istruzione, la formazione professionale, l'inserimento nel mondo del lavoro nonché ad assicurare loro il sostegno economico, sociale e psicologico onde evitare ricadute nel mondo che si sono appena lasciate alle spalle.
      Per quanto concerne la disposizione fiscale di cui all'articolo 9, la formulazione proposta, nonostante si comprenda la difficoltà
 

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di sottoporre a tassazione l'esercizio della prostituzione che, per quanto regolamentato, non è così facilmente assimilabile ad una qualunque attività di lavoro autonomo, pare essere la più rispondente tanto alla salvaguardia della privacy quanto al rispetto di criteri di equità sociale che non possono essere ignorati.
      Si prevede, infine, una relazione annuale da presentare al Parlamento da parte del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, della salute e per i diritti e le pari opportunità, al fine di illustrare sia l'andamento del fenomeno della prostituzione nell'arco dell'anno precedente sia lo stato di attuazione della legge.
 

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